Legge sulla protezione degli animali

Decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2013, n. 19¹

Regolamento di esecuzione in materia di protezione degli animali

1) Pubblicato nel B.U. 16 luglio 2013, n. 29.
 

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento

  1. disciplina le modalità di funzionamento delle strutture destinate al ricovero di animali e le modalità di gestione dell'anagrafe canina;
  2. disciplina criteri vincolanti per la custodia degli animali;
  3. regolamenta le modalità di tenuta del registro per la detenzione di cani a scopi commerciali e l'esercizio dei centri cinofili;
  4. stabilisce le modalità inerenti al coordinamento dell'attività delle guardie zoofile nonché all'istituzione di corsi abilitanti.

(2) Il presente regolamento dà quindi attuazione all’articolo 3, comma 7, all’articolo 6, comma 2, all’articolo 7, comma 2, all’articolo 11, comma 1, e all’articolo 15, comma 5, della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, recante "Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo", di seguito denominata legge.

 

CAPO II
Asili per la custodia di animali, pensioni per animali, canili e ricoveri per animal
i

Art. 2 (Asili per la custodia di animali)

(1) Gli asili per la custodia di animali, le pensioni per animali, nonché i canili ed i ricoveri per animali devono essere realizzati in modo tale da rispondere alle specifiche necessità fisiologiche degli animali.

(2) Le dimensioni delle gabbie per cani, presenti nelle strutture di cui al comma 1, devono avere almeno le dimensioni minime fissate per gli stessi nell’accordo stipulato in data 6 febbraio 2003 tra il Ministero della Salute e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy. La superficie delle gabbie prive di uno spazio esterno deve essere maggiorata di una superficie pari all’estensione prevista per il medesimo.

 

Art. 3 (Ricoveri per animali)

(1) I ricoveri per animali sono semplici strutture destinate ad accogliere per brevi periodi di tempo e occasionalmente, per un massimo di cinque giorni, non più di tre animali della stessa specie. I ricoveri servono ad ospitare e curare gli animali trovati; possono essere allestiti in ambienti chiusi o in spazi all'aperto o trattarsi di semplici gabbie o recinti. Deve essere possibile effettuarvi una regolare pulizia e disinfezione e, all'occorrenza, isolarvi singoli animali.

(2) In attuazione dell'articolo 21 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, per l'istituzione di ricoveri per animali è necessario esclusivamente il parere positivo del Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige.

 

Art. 4 (Apertura di asili per la custodia di animali)

(1) L'apertura di asili per la custodia di animali è subordinata al parere positivo del Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, con cui viene anche fissato il numero massimo di animali ospitabili. La richiesta di parere va inoltrata al Servizio veterinario di cui sopra allegando una relazione tecnica descrittiva dei locali e dell’attività che si intende intraprendere. Chi apre o gestisce un asilo per la custodia di animali deve possedere le competenze necessarie all’esercizio della rispettiva attività o una comprovata esperienza nel settore; non deve inoltre aver riportato condanne definitive per la violazione di disposizioni inerenti la protezione degli animali.

 

Art. 5 (Compiti degli asili per la custodia di animali)

(1) Negli asili per la custodia di animali si provvede a:

  1. accudire gli animali presenti;
  2. effettuare i controlli veterinari ed i necessari trattamenti agli animali ospiti;
  3. sottoporre a sterilizzazione i cani ed i gatti ospiti in attuazione dell'articolo 4 della legge;
  4. identificare, tramite microchip, tutti i cani e i gatti non già identificati in tal modo; i relativi costi sono imputati al proprietario/alla proprietaria o alla persona affidataria dell’animale;
  5. restituire gli animali ai proprietari, fatta eccezione per i cani vaganti catturati, la cui restituzione avviene solo tramite il Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige;
  6. affidare gli animali senza proprietario a nuovi detentori o detentrici;
  7. effettuare controlli sul trattamento riservato agli animali da parte delle nuove persone detentrici;
  8. inserire dati aggiornati negli appositi registri e provvedere alla relativa gestione.

 

Art. 6 (Gestione degli asili per la custodia di animali)

(1) Per la gestione di un asilo per la custodia di animali viene nominata una persona responsabile, il cui nominativo è comunicato al Servizio veterinario provinciale e al Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige.

(2) La gestione di un asilo per la custodia di animali deve garantire per lo meno la raccolta dei dati di seguito elencati, che vanno annotati in un apposito registro, in modo da rappresentare un quadro completo della situazione degli animali ospiti, comprensivo del numero degli animali giornalmente presenti e dei posti ancora disponibili:

  1. data di accettazione o di ingresso dell'animale;
  2. dati segnaletici dell'animale, quali specie, razza, età, colore, sesso;
  3. provenienza, indirizzo ed eventuale recapito telefonico del proprietario o della proprietaria precedente;
  4. numero di registrazione e di microchip per i cani e i gatti, nonché data di consegna;
  5. indirizzo e recapito telefonico della nuova persona detentrice, nonché data ed esito dei controlli eventualmente effettuati dopo la consegna dell'animale.

(3) Nel registro di cui al comma 2 vanno riportati data e tipo di trattamento terapeutico nonché intervento clinico eventualmente eseguiti sull'animale. Se un animale è sottoposto ad eutanasia, vanno annotati data e motivazioni per cui la stessa è stata praticata.

(4) Se il registro di cui al comma 2 viene redatto su supporto informatico, deve essere possibile, in ogni momento, procedere alla stampa dei dati ivi contenuti. I dati vanno conservati per almeno cinque anni per eventuali controlli.

 

Art. 7 (Accettazione ed affidamento degli animali)

(1) Gli asili per la custodia di animali, di seguito denominati asili, possono accettare animali solo nel caso in cui il proprietario o la proprietaria sottoscriva una dichiarazione di rinuncia.

(2) Gli asili possono affidare gli animali esclusivamente a privati che siano in grado di detenerli in modo corretto e di garantire la sicurezza verso terzi.

(3) L’animale sequestrato o trasferito ai sensi dell’articolo 11 della legge, o per qualsiasi motivo, in un asilo, trascorsi 30 giorni, può essere affidato temporaneamente ad una nuova persona detentrice ai sensi dell’articolo 4, comma 8, della legge, sempre che il provvedimento con il quale è stato disposto il sequestro o il trasferimento non preveda diversamente. In caso di provvedimento giudiziario è necessario acquisire l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria. L’autorità, che dispone il sequestro o il trasferimento dell’animale deve farsi carico delle spese e il proprietario o la proprietaria dell’animale deve provvedere al rimborso delle stesse.

(4) L’asilo può disporre l’affidamento di un animale ai sensi dell’articolo 4, comma 8, della legge qualora il proprietario o la proprietaria, decorsi trenta giorni dal ricevimento dell’avviso di ritiro, inoltrato con raccomandata con ricevuta di ritorno, non provveda al ritiro dell’animale. Entro 60 giorni dal ritrovamento dell'animale, il proprietario o la proprietaria precedente può ottenerne la restituzione solo previo rimborso delle spese sostenute dall'asilo ed eventualmente dalla nuova persona detentrice.

(5) La persona a cui sia stato affidato un animale ai sensi dell’articolo 4, comma 8, della legge può affidare definitivamente l’animale ad altre persone o strutture solo dopo aver contattato l’asilo.

 

Art. 8 (Misure igieniche negli asili per la custodia di animali)

(1) Gli asili per la custodia di animali devono essere realizzati in modo tale da non arrecare alcun disturbo al vicinato a causa di eventuali rumori o odori. Deve essere inoltre possibile provvedere alla regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, nonché, all'occorrenza, all'isolamento di singoli animali.

(2) Tutte le strutture e le attrezzature dell'asilo per animali devono essere di semplice manutenzione, facili da pulire e disinfettare. Gli ambienti devono essere protetti da roditori e insetti ed i relativi nidi vanno rimossi.

(3) Gli scarichi devono essere provvisti di sifoni per impedire il riflusso di acque di scarico e di cattivi odori. I giacigli degli animali devono essere realizzati in materiali facili da pulire.

(4) Le gabbie devono essere pulite in modo adeguato e disinfettate ad intervalli regolari con prodotti innocui per gli animali.

(5) I contenitori per l'acqua ed il cibo vanno puliti e lavati giornalmente; devono essere inoltre disinfettati qualora si sviluppino cattivi odori.

 

Art. 9 (Misure di profilassi medica negli asili per la custodia di animali)

(1) Gli animali appena ricoverati devono essere tenuti in isolamento e sottoposti a visita medica del veterinario o della veterinaria responsabile della struttura, che praticherà loro le vaccinazioni di cui al comma 2, qualora non effettuate. Le misure di quarantena prescritte vanno seguite scrupolosamente.

(2) Cani e gatti possono lasciare il locale di isolamento ed essere accolti nella restante struttura solo in seguito all'accertamento dell'avvenuta vaccinazione contro le malattie infettive più diffuse. In tal caso è possibile prevedere la riduzione della quarantena. Ferme restando le vaccinazioni obbligatorie eventualmente prescritte dalle autorità veterinarie, di regola, i cani devono essere vaccinati contro il cimurro, l'epatite, la leptospirosi e la parvovirosi, i gatti invece contro la rinite virale del gatto e la parvovirosi.

 

Art. 10 (Informazioni sugli animali ospiti)

1. Per conoscere le abitudini degli animali ospiti presso asili, ricoveri e canili ed evitare loro inutili sofferenze, i responsabili delle singole strutture acquisiscono le necessarie informazioni presso coloro che erano in contatto con gli stessi.

 

CAPO III
Detenzione di animali

Art. 11 (Detenzione di animali adeguata alla specie)

(1) Chi detiene un animale deve riservargli un trattamento adatto alla specie, deve seguirlo, alloggiarlo e nutrirlo regolarmente e in modo adeguato. Tenuto conto della specifica fisiologia dell'animale, va garantito un adeguato spazio vitale e di movimento; inoltre vanno create condizioni igieniche e climatiche idonee alla specie animale ospitata. Nessuno può far soffrire un animale o arrecargli senza motivo danni o ferite. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di protezione degli animali durante la macellazione, la soppressione degli animali può avvenire di norma solo mediante eutanasia ad opera di un medico veterinario. In casi eccezionali, e solo per risparmiare inutili sofferenze agli animali feriti, anche i guardiacaccia possono procedere al loro abbattimento mediante colpo di grazia alla testa.

 

Art. 12 (Bovini)

(1) I bovini possono essere ricoverati esclusivamente in ambienti adeguati, dotati di sufficiente ventilazione naturale o artificiale, con una temperatura e un grado di umidità e di illuminazione adeguati e un basso livello di gas tossici. Deve essere disponibile un posto sufficientemente spazioso che consenta agli animali, in base alle loro dimensioni, di stare sia in piedi che distesi; questo deve essere cosparso con strame adatto o con altro materiale morbido deformabile.

(2) Ai bovini tenuti costantemente legati deve essere data la possibilità, di quando in quando, di muoversi al di fuori della stalla, per quanto lo consentano la collocazione geografica dell’azienda agricola e le condizioni atmosferiche. Gli unghioni devono essere pareggiati e curati con regolarità ed in modo corretto. Per le vacche ciò deve essere fatto comunque almeno una volta all’anno.

(3) I trainer elettrici possono essere utilizzati solo per i bovini di età superiore a 18 mesi. A tale scopo si possono utilizzare solo attrezzi adatti che devono essere regolati secondo l’altezza dei singoli animali. In ogni caso non è consentito l’uso di normale filo elettrico o di filo elettrico per steccati da pascolo. Negli ultimi giorni di gestazione e fino ad una settimana successiva al parto il trainer elettrico deve essere spostato fino alla posizione superiore. È vietato l’uso di cortine elettriche, di fili elettrici posti in prossimità della testa, di catene elettriche sospese nonché di cavi sistemati tra un animale e l’altro e di trainer elettrici che limitano gli animali nei loro movimenti laterali.

(4) Nelle stalle a stabulazione libera i passaggi devono essere sufficientemente ampi e disposti in maniera tale da consentire il passaggio contemporaneo di due animali appaiati. Inoltre, nelle stalle a stabulazione libera deve essere presente un settore sufficientemente ampio in cui ricoverare gli animali ammalati o prossimi al parto. Ad ogni animale deve essere riservato uno spazio sufficiente per l’assunzione del cibo; deve essere inoltre disponibile un numero sufficiente di mangiatoie e una lettiera per ogni animale.

(5) I bovini tenuti costantemente all’aperto, devono avere a disposizione un’area di riposo coperta, riparata dal vento, asciutta e cosparsa di strame, di dimensioni tali da consentire contemporaneamente a tutti gli animali di riposare indisturbati. Il pavimento dell’area su cui sono posizionati stabilmente la mangiatoia e l’abbeveratoio deve essere compatto. Il presente comma non si applica agli alpeggi.

(6) Sia durante il trasporto che in stalla i bovini non possono essere legati solo per le corna o con l’anello nasale.

(7) I bovini con e senza corna possono essere trasportati assieme e stare vicini nello stesso mezzo di trasporto solo se provengono dallo stesso gruppo.

(8) La decornazione mediante sostanze corrosive è vietata.

(9) L’allattamento dei vitelli con il latte o surrogati di latte deve avvenire con un succhiotto espressamente previsto per tale scopo o con altra attrezzatura adatta. I vitelli devono essere ricoverati su strame o su altra superficie idonea.

 

Art. 13 (Ovini e caprini)

(1) Per gli ovini e i caprini tenuti costantemente legati deve essere prevista, durante i mesi estivi, la possibilità di muoversi all'aperto. Devono essere inoltre disponibili aree di riposo sufficientemente ampie rispetto alle dimensioni dei singoli animali, che vanno cosparse con strame o con altro materiale morbido deformabile. Le pecore da lana vanno tosate almeno una volta all'anno.

 

Art. 14 (Suini)

(1) I suini devono essere ricoverati in una stalla adatta alle loro dimensioni e non vanno tenuti costantemente al buio. Deve essere disponibile una illuminazione adeguata, naturale o artificiale, per almeno otto ore al giorno e deve essere inoltre previsto il regolare ricambio d’aria.

(2) I box e i posti singoli destinati a scrofe da riproduzione e verri possono essere dotati di pavimento fessurato o forato per non più della metà della superficie e per non oltre i due terzi in caso di ricovero di suinetti. Per il riposo degli animali deve essere presente un’area sufficientemente pulita e spaziosa, adeguata alle loro dimensioni e priva di pavimento fessurato o forato. I suini devono disporre di materiale adatto, come paglia, foraggio o altro, con cui potersi distrarre.

(3) Gli animali vanno controllati almeno una volta al giorno e nutriti in maniera sufficiente. Inoltre gli abbeveratoi devono contenere una quantità sufficiente di acqua o di altro liquido adatto.

(4) Le mangiatoie devono essere disposte in modo tale da consentire a tutti gli animali di accedere contemporaneamente al cibo. Gli animali particolarmente aggressivi o che presentano uno sviluppo ritardato vanno allontanati dal gruppo e accuditi separatamente.

(5) Alcuni giorni prima del parto e almeno nelle due settimane successive deve essere messo a disposizione degli animali uno strame adatto.

(6) I suini devono essere detenuti in modo tale da potersi girare senza impedimenti all’interno dei box o nelle aree di detenzione. Unica eccezione è prevista per le scrofe nel periodo compreso fra una settimana prima del parto e le due settimane successive.

 

Art. 15 (Equidi)

(1)Gli equidi possono essere tenuti costantemente legati solo per motivi sanitari o comportamentali. Essi possono essere tenuti temporaneamente legati esclusivamente allo scopo di cure, durante la monta o in occasione di manifestazioni sportive, di tempo libero, culturali o allevatoriali. 2)

(2) Gli stalloni da monta devono essere ricoverati in box sufficientemente spaziosi; devono avere la possibilità di muoversi all’aperto e non vanno tenuti legati.

(3) Le lettiere degli equidi devono essere cosparse con una quantità sufficiente di strame adatto.

(4) Nella detenzione all'aperto deve essere disponibile per tutti gli animali una protezione adatta che li ripari dagli agenti atmosferici. Anche un riparo naturale costituito da alberi, arbusti, rocce o simili è considerato adeguato, a condizione che il terreno sia compatto. Gli zoccoli devono essere pareggiati con regolarità e in modo corretto ed eventualmente ferrati. Le femmine gravide vanno tenute in box adatti al parto almeno a partire da tre settimane prima del parto e fino a tre settimane dopo e in questo lasso di tempo non vanno tenute legate. I box da parto devono disporre di spazio sufficiente per consentire il parto, devono disporre di una lettiera adatta ed essere puliti.

(5) I box singoli devono essere di dimensioni tali da permettere all'animale di girarsi senza impedimenti.

(6) I finimenti quali briglie, sella ed altre attrezzature devono essere adattati individualmente ad ogni animale. Gli animali che presentano ferite alla testa, al muso, alla groppa o agli arti non possono essere impiegati per il lavoro o cavalcati, qualora tali attività siano fonte di sofferenza per gli stessi.

(7)Nella detenzione degli equidi devono essere rispettate inoltre le seguenti disposizioni:

  1. l’utilizzo del torcinaso è consentito solo per gli animali aggressivi o, in caso di necessità, per trattamenti veterinari;
  2. l’utilizzo delle martingale fisse è consentito solo ai sensi delle vigenti disposizioni stabilite dalle organizzazioni nazionali e internazionali per gli sport equestri;
  3. gli equidi sono ammessi a competizioni sportive soltanto a partire dal quarto anno di vita. Questa disposizione non trova applicazione per le manifestazioni allevatoriali e professionistiche;
  4. le femmine gravide o in lattazione non sono ammesse a competizioni sportive nell’ultimo trimestre della gravidanza e fino al quinto mese se con puledro sotto madre. 3)

(8)I cavalli devono essere ricoverati insieme ad animali della stessa specie e detenuti in modo tale da avere un contatto visivo tra loro. L’utilizzo di coperte per i cavalli non deve influire negativamente sul loro comportamento sociale, sul loro benessere e sulla loro salute. 4)

2) L'art. 15, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 17 giugno 2014, n. 22.
3) L'art. 15, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 17 giugno 2014, n. 22.
4) L'art. 15, comma 8, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del D.P.P. 17 giugno 2014, n. 22.
 

Art. 16 (Cani)

(1) Chi detiene un cane deve fare in modo che esso abbia, soprattutto da cucciolo, sufficienti contatti con persone e animali per consentirgli di raggiungere un adeguato livello di socializzazione e per prevenire comportamenti aggressivi futuri.

(2) La libertà di movimento deve essere adeguata alla razza e alla taglia del cane. I cani che hanno a disposizione una superficie di movimento inferiore ai 20 metri quadrati o vengono tenuti in ambienti chiusi, vanno portati a spasso almeno una volta al giorno.

(3) I cani tenuti all'aperto devono disporre di un ricovero asciutto ed isolato dal terreno, adatto alle loro dimensioni e al riparo dalle intemperie. In presenza di temperature esterne elevate deve essere sempre disponibile un posto ombreggiato e acqua a sufficienza.

(4) È consentito tenere legati i cani alla catena solo alle seguenti condizioni:

  1. l'animale deve comunque poter raggiungere senza problemi la cuccia ed il luogo dove viene deposto il cibo e deve essere lasciato libero o portato a spasso almeno una volta al giorno;
  2. fino al 31 dicembre 2013 la catena può essere legata ad un punto fisso, ma deve avere almeno una lunghezza di cinque metri ed essere munita di un giunto girevole;
  3. a partire dal 1° gennaio 2014:
    1. la catena deve essere lunga almeno quattro metri ed essere fissata tramite un anello scorrevole e un giunto girevole ad una fune di scorrimento di almeno quattro metri; il cane deve avere a disposizione una superficie di movimento di almeno 20 metri quadrati;
    2. le cagne tenute alla catena devono essere sterilizzate.

(5) Nella detenzione di cani non si possono utilizzare né applicare i seguenti apparecchi e attrezzature: collari con punte acuminate, collari a strozzo o irritanti, guinzagli applicati al muso, apparecchi elettrici, apparecchi che emettono sostanze chimiche o segnali acustici, anche ad ultrasuoni. Sono inoltre vietati tutti gli apparecchi e le attrezzature finalizzati a provocare soffocamento o ad arrecare qualsiasi tipo di sofferenza all’animale. Gli unici strumenti ammessi sono i fischietti da addestramento. Per la cattura di cani vaganti è invece ammesso l’utilizzo degli apparecchi necessari da parte delle autorità competenti.

(6) Fatte salve le deroghe previste dalle norme provinciali vigenti per l’esercizio della caccia, non è consentito lasciar vagare i cani. Ferme restando le disposizioni inerenti alla profilassi della rabbia, i cani non tenuti al guinzaglio devono portare la museruola quando si trovano su strade e piazze pubbliche, in parchi, giardini ed edifici pubblici. Sui mezzi pubblici di trasporto i cani devono essere tenuti al guinzaglio e portare la museruola. L’obbligo della museruola non sussiste per i cani di piccola taglia. La museruola deve consentire al cane di respirare liberamente e garantire contemporaneamente l’incolumità delle persone.

(7)L'obbligo di museruola e di guinzaglio non sussiste per i cani da guardia all'interno della struttura da sorvegliare, sempre che non sia previsto libero accesso per gli estranei. L’obbligo di museruola e guinzaglio non sussiste inoltre per i cani da caccia, da pastore, da valanga e della protezione civile durante il loro lavoro, per i cani guida per ciechi, per i cani appositamente addestrati per l’assistenza a persone con disabilità o altre patologie rispetto alle quali l’utlilità del cane è comprovata, per i cani sociali da pet therapy durante le sessioni di lavoro ed i cani militari e poliziotto in servizio. Non vi è infine alcun obbligo di museruola e guinzaglio all'interno delle aree cani espressamente predisposte dal comune. 5)

(8) Ai fini della prevenzione della rabbia il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria dell’Alto Adige annota nell'anagrafe canina, di cui all'Art. 6 della legge, tutti gli episodi di morsi da cane registrati ai danni di persone.

5) L'art. 16, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 4, del D.P.P. 17 giugno 2014, n. 22.

 

Art. 17 (Cani pericolosi e misure di prevenzione dei pericoli per le persone, gli animali e le cose)

(1) Sono considerati pericolosi:

  1. i cani che, senza essere attaccati o provocati, aggrediscono e infliggono danni o lesioni alla persona o azzannano un altro cane nonostante il suo palese atteggiamento di sottomissione;
  2. i cani che manifestano un incontrollabile istinto di cacciare e uccidere animali selvatici o al pascolo;
  3. i cani che, in qualsiasi modo, senza avere subito alcuna aggressione o provocazione, mettono ripetutamente in pericolo delle persone;

(2) Il Servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige redige l’elenco dei cani pericolosi di cui al comma 1 e provvede alla loro iscrizione in un’apposita sezione dell’anagrafe canina, specificando i motivi che hanno condotto alla dichiarazione di pericolosità. Il Servizio veterinario notifica il relativo provvedimento, comprensivo dei riferimenti ai conseguenti obblighi di legge, alla persona che risulta proprietaria o detentrice dell’animale nonché al comune di residenza della stessa. Tali dati sono messi altresì a disposizione delle forze dell’ordine, su richiesta.

(3) I cani classificati come pericolosi ai sensi del comma 1, nei luoghi accessibili al pubblico devono portare la museruola ed essere tenuti al guinzaglio.

(4) Nel caso di cani classificati come pericolosi per avere reiteratamente aggredito e ferito delle persone, il Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, anche valutati i danni inferti, può consigliare ai proprietari di procedere, entro un determinato lasso di tempo, all’eutanasia. Se il proprietario o la proprietaria non provvede in tal senso, il veterinario ovvero la veterinaria ufficiale competente per territorio stabilisce ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge se riconoscere nel caso specifico lo stato di “animale detenuto in modo tale da non garantire la pubblica sicurezza” ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 2, della legge.

(5) Il veterinario o la veterinaria ufficiale competente per la struttura di cui all’articolo 11, comma 2, della legge, decide in merito ai successivi provvedimenti da adottare per i cani di cui al comma 4, quali ad esempio: la frequenza di corsi di rieducazione, la castrazione o, come ultima ipotesi, l’eutanasia.

 

Art. 18 (Conigli)

(1) Gli animali devono essere riforniti giornalmente di acqua e foraggio tagliato grossolanamente, come fieno o paglia, e devono avere a disposizione materiale non appuntito, adatto da rosicchiare.

(2) Gli animali giovani fino all’età di due mesi non possono di regola essere tenuti da soli.

 

Art. 19 (Volatili)

(1) Le gabbie destinate ad ospitare volatili devono avere le seguenti dimensioni minime: se destinate a non più di tre animali adulti, devono essere almeno sei volte più alte, più lunghe e più larghe rispetto alle dimensioni dell’animale più grosso ospitato al loro interno, misurato dalla punta del becco alla punta della coda e facendo scorrere il metro sopra la schiena. L'ampiezza della gabbia deve essere maggiorata del 30 per cento per ogni ulteriore animale ospitato. Sono vietate le gabbie di forma rotonda.

(2)È possibile derogare alle disposizioni di cui al comma 1 solo nei seguenti casi: per il trasporto dei volatili, in occasione dei mercati, nella detenzione temporanea a scopo di vendita e durante le mostre ornitologiche, nonché nell'allevamento. Nei mercati, durante le mostre ornitologiche e nella pratica di allevamento ogni volatile deve disporre in ogni caso di uno spazio sufficiente per potersi muovere e accovacciare secondo le specifiche esigenze della specie.

(3) È vietato detenere i volatili in vetrina se non sono garantite loro la possibilità di ritirarsi in un angolo appartato e la dovuta tranquillità durante la notte e se gli animali vengono esposti a scossoni e rumore, a grandi variazioni di temperatura e a forte irraggiamento solare. È altresì vietato detenere i volatili nei bar e nei locali da ballo. In ogni caso gli animali non devono essere direttamente esposti al fumo, al rumore o alla folla. È inoltre vietato tenere legati i volatili.

(4) Il becco può essere accorciato solo se necessario, al fine di evitare fenomeni di cannibalismo, e solo in maniera tale da consentire ai volatili di nutrirsi normalmente. È vietato l'utilizzo di strumenti che alterano o limitano la capacità visiva degli animali. Gli animali devono avere a disposizione sufficienti quantità di acqua e cibo.

(5) Per Tutte le specie volatili è vietato il blocco mediante incrocio delle ali.

(6) Gli animali da allevamento o da cova come polli, tacchini e faraone devono disporre di posatoi adeguati in numero sufficiente. Si può derogare a tali disposizioni solo nel caso di aziende di produzione di uova a terra o di allevamento di volatili a terra.

(7) È vietato detenere il pollame in batteria. Esso può essere detenuto in voliere, al massimo su tre livelli, compreso il pavimento della stalla. Tutti i livelli posti al di sopra del pavimento della stalla vanno dotati di un nastro per l’asporto delle feci.

(8) All'interno degli stalli destinati al ricovero delle galline da ovodeposizione deve essere disponibile una zona per il razzolamento, cosparsa di strame come paglia, trucioli di legno, sabbia o torba. L'estensione della zona di razzolamento all'interno degli stalli deve corrispondere ad almeno un terzo della superficie degli stalli stessi. Per i posatoi a disposizione delle galline va calcolata una lunghezza di almeno 15 centimetri per animale e una distanza orizzontale di almeno 30 centimetri tra i posatoi posti sullo stesso piano. Per almeno il 50 per cento dei posatoi va prevista una distanza minima di almeno 35 cm da qualsiasi ostacolo posto al di sopra o al di sotto del posatoio stesso.

(9) È vietato detenere permanentemente i pavoni in gabbia senza garantire loro la possibilità di muoversi all’esterno della stessa.

(10) È vietato rimuovere le uova dalle covate di pappagalli per aumentarne la produzione. Solo i piccoli già svezzati possono essere allontanati dai genitori. I pappagalli appartenenti a specie sociali, vale a dire tutte le specie che in natura vivono abitualmente in gruppo, in coppia o in nuclei familiari, non possono essere allevati singolarmente. I pappagalli vanno detenuti esclusivamente con altri pappagalli provenienti dagli stessi territori d’origine e comunque solo fra esemplari compatibili fra loro. Sono da preferire animali della stessa specie o sottospecie e di sesso opposto. Si deve in ogni caso avere cura di costituire gruppi di animali per i quali la convivenza non sia fonte di stress.

(11) Nelle voliere e nelle gabbie per pappagalli non vanno usati posatoi di plastica. I posatoi devono essere realizzati in legno naturale non trattato, ben tollerato e di diametro differente. Le voliere e le gabbie vanno altresì dotate di attrezzature per il passatempo degli animali. Il tipo e la composizione degli alimenti per pappagalli devono corrispondere alle abitudini alimentari delle singole specie, desunti dalle conoscenze scientifiche attuali. È vietato costringere gli animali ad una alimentazione diversa, di tipo unilaterale, al fine di migliorare la consistenza delle feci.

(12) Le anatre devono disporre di una struttura per il bagno facilmente raggiungibile. È vietato privare gli animali dell'acqua per provocare la muta.

 

Art. 20 (Pesci e crostacei)

(1) È vietato detenere pesci e crostacei in acqua torbida o povera di ossigeno e utilizzarli per il tiro al bersaglio in occasione di mercati, feste, parchi di divertimento e ogni altra manifestazione.

 

Art. 21 (Rettili e tartarughe)

(1) I rettili vanno detenuti in maniera adeguata alla specie e alimentati in maniera diversificata. La struttura e le dimensioni del terrario vanno adeguate alla grandezza, alle necessità di movimento e alle eventuali esigenze comportamentali degli animali ivi detenuti. Gli stessi devono avere la possibilità di appartarsi in zone del terrario non esposte allo sguardo dei visitatori. L'attrezzatura del terrario deve essere adeguata alle abitudini di vita degli animali presenti.

(2) Le tartarughe di terra devono disporre di una superficie, la cui lunghezza e larghezza vanno calcolate moltiplicando, rispettivamente, per almeno otto volte e per almeno quattro volte la lunghezza della corazza della tartaruga più grande. A partire da cinque esemplari presenti, la superficie di cui sopra deve essere maggiorata del 20 per cento per ogni ulteriore animale. La zona acquatica delle tartarughe di palude deve presentare una lunghezza pari ad almeno cinque volte ed una larghezza pari ad almeno tre volte la lunghezza della corazza della tartaruga più grande. Deve essere disponibile una superficie di terra sufficientemente ampia da consentire una completa asciugatura della corazza degli animali presenti. La profondità dell'acqua deve essere almeno pari a quattro volte l'altezza della tartaruga più grande.

(3) Alle disposizioni di cui al comma 2 si può derogare soltanto nel periodo del letargo.

 

Art. 22 (Disposizioni valide per tutte le specie animali)

(1) Durante le mostre e i mercati devono essere predisposti ricoveri adeguati alle esigenze delle diverse specie animali esposte, indipendentemente dallo scopo dell’esposizione. Gli animali devono comunque essere detenuti nel rispetto delle specifiche esigenze anche in riferimento alle condizioni climatiche. Fatte salve le disposizioni comunitarie vigenti, la castrazione degli animali può avvenire solo ad opera di medici veterinari e previa anestesia.

(2) L'asportazione delle unghie è consentita per tutte le specie animali solo qualora sia necessaria per motivi sanitari.

(3) Sono vietati gli interventi atti a limitare o impedire il manifestarsi di uno stato di sofferenza, quali la menomazione degli organi vocali ed uditivi.

(4) Sono vietate le mutilazioni di carattere estetico delle orecchie e della coda nonché il taglio delle ali agli uccelli.

(5) Per le specie animali non espressamente menzionate si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei precedenti commi.

 

Art. 23 (Commercio di animali d’affezione)

(1) In occasione della vendita di animali d’affezione nei negozi per animali, i commercianti devono informare i clienti sulle corrette modalità di detenzione degli animali acquistati, nonché sul tipo di alimentazione e sulle abitudini di vita dei medesimi, qualora dette informazioni non siano già sufficientemente note ai clienti stessi.

(2) Gli allevatori o i detentori di animali d’affezione per scopi commerciali devono annotare le entrate e le uscite in un apposito registro, che può essere tenuto anche solo su supporto informatico e deve essere aggiornato almeno settimanalmente. Sono fatte salve le disposizioni relative al possesso delle competenze necessarie all’esercizio della rispettiva attività o di una comprovata esperienza nel settore, le disposizioni inerenti alle anagrafi individuali relative alle diverse specie animali commercializzate nonché le norme di polizia veterinaria relative alla rintracciabilità degli animali.

 

Art. 24 (Centri di ristoro temporaneo)

(1) Qualora, nel corso dei controlli eseguiti su trasporti di animali, vengano accertate gravi irregolarità o violazioni delle norme per la protezione degli animali, l’autorità veterinaria dispone, ove possibile, il trasferimento degli animali in centri di ristoro temporaneo, dove possono essere opportunamente assistiti. Chi ha violato le norme sulla protezione degli animali deve rimborsare le relative spese al gestore del centro prima di ritirare gli animali. Il Servizio veterinario provinciale provvede a rimborsare il gestore del centro di ristoro temporaneo che dimostri di non essere stato in grado di riscuotere gli importi presso chi ha commesso la violazione. In tal caso la persona responsabile della violazione è chiamata a rifondere i suddetti importi direttamente all’Amministrazione provinciale.

 

Art. 25 (Circhi e spettacoli viaggianti)

(1) I gestori di circhi e spettacoli viaggianti con a seguito animali selvatici devono rispettare i criteri fissati dalla Commissione scientifica CITES ai sensi dell’Art. 6 (, comma 6, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modifiche.

 

Art. 26 (Centri cinofili)

(1) L’apertura e la gestione di centri cinofili di qualsiasi genere sono subordinate al parere favorevole del Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige. La richiesta di parere viene inoltrata al Servizio veterinario di cui sopra, allegando una relazione tecnica descrittiva dei locali e dell’attività che si intende intraprendere. Sui campi di addestramento per cani deve essere presente un numero sufficiente di box isolati per la temporanea custodia dei cani.

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(4) I corsi di educazione e di addestramento per cani possono essere tenuti solo da persone in possesso di un’attestata esperienza almeno quinquennale nella conduzione di corsi di addestramento cinofilo.

(5) Durante l’addestramento è vietato utilizzare metodi che arrechino dolore o sofferenze ai cani. L’utilizzo di strumenti è consentito solo in modo da non arrecare inutili sofferenze o incutere terrore all’animale. È vietato l’uso di attrezzi che inviano impulsi elettrici, emettono segnali acustici o agiscono tramite agenti chimici. In deroga al divieto sono consentiti fischietti da addestramento e sistemi di recinzione opportunamente predisposti. Gli animali ammalati, feriti, in fase di gestazione avanzata, i cuccioli lattanti e gli animali anziani non possono essere coinvolti in attività di educazione e di addestramento, salvo diversa attestazione veterinaria.

(6) Ferme restando le disposizioni di polizia veterinaria, i responsabili dei centri cinofili devono annotare in un apposito registro i cani a loro affidati. Il registro può essere tenuto anche solo su supporto informatico e deve essere aggiornato giornalmente.

6) L'art. 26, comma 2, è stato abrogato dall'art. 1, comma 5, del D.P.P. 17 giugno 2014, n. 22.
7) L'art. 26, comma 3, è stato abrogato dall'art. 1, comma 5, del D.P.P. 17 giugno 2014, n. 22.
 

CAPO IV
Guardie zoofile

Art. 27 (Attività e coordinamento delle guardie zoofile)

(1) L’associazione o ente preposto al coordinamento delle guardie zoofile ai sensi dell’Art. 15, comma 4, della legge, nomina una persona responsabile del servizio di coordinamento delle guardie zoofile e ne comunica il nominativo al Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e al Servizio veterinario provinciale. La persona incaricata del coordinamento è responsabile del funzionamento del servizio. Essa ha in ogni caso la facoltà di delegare parte dei suoi compiti ad altre persone e di affidare ad altri l’incarico per il servizio notturno e per il servizio domenicale e festivo.

(2) Tutte le segnalazioni che pervengono al Servizio veterinario provinciale, al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, alle associazioni per la protezione degli animali, nonché ad altri enti pubblici vengono trasmesse al servizio di coordinamento di cui al comma 1. La persona responsabile del servizio assegna alle guardie zoofile gli incarichi con gli interventi da eseguire stabilendo il tempo massimo entro il quale gli stessi devono essere eseguiti, tenuto conto della disponibilità di tempo della singola guardia zoofila nonché della distanza della sua abitazione dal luogo degli interventi.

(3) Le guardie zoofile devono contattare il servizio di coordinamento in caso di dubbi o incertezze di carattere tecnico prima, durante o dopo l'esecuzione di un intervento. Se il o la responsabile del servizio di coordinamento non fosse in grado di fare chiarezza relativamente alle incertezze prospettate, deve assumere i contatti necessari ad ottenere gli opportuni chiarimenti, inoltrando successivamente le informazioni ricevute alle guardie zoofile.

(4) La guardia zoofila che non fosse in grado di portare a compimento un intervento entro il tempo concordato in sede di attribuzione dell’incarico, è tenuta a darne comunicazione al servizio di coordinamento, il cui responsabile adotterà i provvedimenti necessari per una rapida soluzione dell’intervento.

(5) A conclusione del turno di servizio, le guardie zoofile redigono un verbale, indicando la tipologia dell'attività svolta, il tempo impiegato, le distanze percorse e le infrazioni accertate. Nel verbale è inoltre riportato il nome del veterinario o della veterinaria ufficiale che ha eventualmente collaborato ed il relativo parere. Una copia del verbale deve essere inoltrata entro 3 giorni lavorativi all’associazione o ente preposto al coordinamento delle guardie zoofile di cui al comma 1.

(6) In caso di infrazione agli obblighi di servizio o di inosservanza degli ordini di servizio, il Servizio veterinario provinciale può sospendere la guardia zoofila con effetto immediato e disporre la revoca della relativa nomina. Le guardie zoofile colpite dai suddetti provvedimenti sono tenute a restituire all’associazione o ente preposto al coordinamento la tessera di servizio, l'uniforme ed il distintivo, che saranno trasmessi alla competente associazione per la protezione degli animali.

(7) Durante il servizio le guardie zoofile devono essere assicurate sulla vita, contro gli infortuni e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono a carico delle competenti associazioni. Le guardie zoofile che prestano volontariamente la loro opera hanno diritto al rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento del servizio.

(8) Le guardie zoofile contribuiscono al perseguimento degli obiettivi della normativa vigente sulla protezione degli animali sia attraverso un'opera di informazione e di sensibilizzazione della popolazione sia accertando eventuali violazioni di legge. Accertata la violazione, le guardie zoofile sottopongono il caso al Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige.

 

Art. 28 (Corso abilitante)

(1) Chi intende svolgere servizio di volontariato in qualità di guardia zoofila presso le associazioni o gli enti di cui all’Art. 15 (della legge deve avere frequentato un corso abilitante e superato il prescritto esame finale.

(2) Il corso abilitante è organizzato dal Servizio veterinario provinciale su richiesta dell’associazione o ente preposto al coordinamento delle guardie zoofile che comunica anche il numero di persone da formare ritenuto necessario per garantire un efficace servizio.)

(3) Il Servizio veterinario provinciale organizza il corso abilitante per il corrispondente numero di persone da formare ai sensi del comma 2, con il sostegno del Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige e l’eventuale coinvolgimento delle associazioni o degli enti di cui all’articolo 15 della legge. Qualora il numero di richieste di ammissione al corso superi il numero di persone da formare, l’accesso al corso è regolato da apposito esame d’ammissione scritto. Le materie sulle quali verte l’esame d’ammissione sono le stesse previste per il corso di cui al comma 5 e la commissione d’esame è la stessa di cui al comma 7.

(4) Per l’ammissione al corso abilitante, i candidati e le candidate devono essere in possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca riferito al diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado.

(5) Il corso abilitante prevede almeno 70 ore di lezione, di cui almeno 20 devono essere di natura pratica. Il corso verte sulle seguenti materie:

  1. elementi di diritto costituzionale con particolare riguardo all'ordinamento della Provincia autonoma di Bolzano;
  2. elementi di diritto penale e di procedura penale;
  3. normativa sulla protezione degli animali;
  4. normativa sull'attività venatoria in relazione alla protezione degli animali;
  5. norme di procedura per l'applicazione di sanzioni amministrative e redazione del relativo processo verbale di contestazione;
  6. principali malattie infettive degli animali trasmissibili all’uomo;
  7. nozioni sul comportamento degli animali.

(6) L'esame finale consiste in una prova scritta ed una orale riguardanti le materie oggetto del corso. Sono ammessi all'esame solamente i corsisti che hanno frequentato almeno il 70 per cento del monte ore complessivo del corso. È ammesso alla prova orale chi ha superato la prova scritta con il punteggio minimo di sei decimi.

(7) La commissione esaminatrice è composta da tre docenti del corso ed è nominata dal Direttore o dalla Direttrice del Servizio veterinario provinciale.

(8) Chi supera l’esame finale del corso abilitante acquisisce l’idoneità ad aspirante guardia zoofila e, per essere proposto o proposta per la relativa nomina, deve effettuare con successo un periodo di tirocinio della durata di almeno quattro mesi presso un’organizzazione o un ente di cui all’articolo 15 della legge, sotto controllo del servizio di coordinamento delle guardie zoofile.

(9) Chi ha frequentato con successo un corso abilitante al di fuori del territorio della Provincia di Bolzano e possiede i requisiti soggettivi di cui all’articolo 15, comma 2, della legge nonché l’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca di cui al comma 4 del presente articolo, può richiedere al Servizio veterinario provinciale il riconoscimento della formazione ricevuta ai fini della nomina a guardia zoofila. Nella valutazione della richiesta il Servizio veterinario provinciale verifica che la formazione ricevuta dai richiedenti corrisponda per contenuti e numero di ore a quanto previsto dal comma 5.

(10) Il Servizio veterinario provinciale, nell’ambito delle proprie competenze di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, e successive modifiche, può organizzare corsi di formazione e aggiornamento del personale di cui all’articolo 15, comma 1, della legge.

 

Art. 29 (Nomina a guardia zoofila)

(1) Il Servizio veterinario provinciale verifica se le persone da nominare a guardia zoofila ai sensi dell'Art. 15 (, comma 2, della legge siano in possesso dei requisiti di legge. 2. Il Servizio veterinario provinciale verifica almeno ogni cinque anni ed ogni qualvolta abbia notizia di nuovi fatti sopravvenuti, se le persone nominate a guardia zoofila siano ancora in possesso dei requisiti richiesti.)



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