Regolamento per la detenzione e conduzione cani del Comune di Caldaro

Regolamento per la detenzione e conduzione cani

approvato con la delibera del Consiglio comunale n. 28 del 15.03.2010;

 


Art. 1)
Principi generali e finalità

  1. Il Comune di Caldaro sulla Strada del Vino al fine di proteggere gli animali e di tutelare l’ambiente, promuove un corretto rapporto dell’uomo con i cani e ne disciplina la detenzione nel territorio comunale.

Art. 2)
Cura e custodia di cani

  1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della detenzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso.
  2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di tenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
  3. I cani possono essere affidati solamente a persone che sono in grado di gestirli correttamente.
  4. Il detentore del cane deve assicurare che l'animale abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

Art. 3)
Detenzione dei cani nei pressi delle abitazioni

  1. I cani devono essere tenuti e custoditi presso l’abitazione del proprietario o detentore e sulle aree pertinenziali dell’abitazione stessa in modo che non possano accedere autonomamente a strade, sentieri ed aree pubbliche senza che sia presente il padrone.
  2. I cani che hanno sviluppato un forte istinto di protezione del proprio territorio (per esempio cani da guardia) devono essere custoditi in modo conforme alle loro caratteristiche ed in modo tale da non poter minacciare, aggredire o nuocere persone, cose o animali.

Art. 4)
Detenzione dei cani nelle aree urbane e ai nei luoghi aperti al pubblico

  1. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose i proprietari e detentori di cani devono adottare le seguenti misure:
    a) Devono utilizzare sempre il guinzaglio durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni. Tali aree possono essere definite ed individuate con un'ordinanza del Sindaco.
    b) Il guinzaglio non deve superare la lunghezza di 1,50 m
    c) I proprietari ed i detentori dei cani devono portare con sé una museruola adeguata, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.

Art. 5)
Escrementi dei cani

  1. I proprietari ed i detentori dei cani, qualora gli animali lordino con i loro escrementi aree urbane e luoghi aperti al pubblico, devono provvedere mediante idonea attrezzatura all’immediata pulizia del suolo dagli escrementi. Per motivi igenico-sanitari  l’obbligo suddetto, sussiste anche all’interno delle aree attrezzate per i cani.
  2. I detentori dei cani, qualora si trovino in luoghi aperti al pubblico, devono essere muniti di strumenti idonei, i quali devono essere utilizzati per la pulizia del suolo dagli escrementi e che su richiesta devono essere esibiti agli incaricati alla vigilanza di cui all’art. 11.
  3. Per strumenti idonei si intendono una paletta e un sacchetto o un sacchetto richiudibile, o qualsiasi altra attrezzatura che consenta agevolmente di raccogliere gli escrementi e di riporli nei contenitori di rifiuti.
  4. Il sindaco, con propria ordinanza, sulla base di una relazione degli organi di vigilanza, potrà vietare l’accesso ai cani, a quelle aree verdi dove siano state accertate reiterate violazioni delle norme contenute nel comma 1 di questo articolo.

Art. 6)
Accesso dei cani ai locali pubblici

  1. I cani che siano condotti al guinzaglio hanno libero accesso a tutti i locali pubblici salvo che agli esercizi commerciali in cui si vendono prodotti alimentari.
  2. È concessa al titolare dell’esercizio la facoltà di non ammettere cani all’interno dei propri locali.
  3. Il divieto di accesso ai cani deve essere segnalato all’ingresso dell’esercizio con apposito scritta o cartello.
  4. Se l’accesso dei cani agli esercizi pubblici non è consentito, il titolare deve provvedere all’ingresso dell’esercizio di apposite apparecchiature per fissare i cani.

Art. 7)
Mezzi di trasporto pubblici

  1. Il trasporto di cani su mezzi di trasporto pubblici è subordinato all’uso del guinzaglio e della museruola. Chi detiene il cane deve altresì adottare tutte le precauzioni necessarie ad evitare che il cane possa arrecare danni a persone, cose o animali.

Art. 8)
Zone vietate ai cani

  1. L’accesso ai cani è vietato:
    a) nei cimiteri
    b) nei parchi gioco per i bambini
    c) nei cortili delle scuole materne ed elementari e medie
    d) sulle superfici ad uso agricolo (prati, campi, aree coltivate a ortaggi, campi di frutta e vigneti) durante il periodo vegetativo, premesso che si tratti di proprietà ed aree d'uso terzi
  2. È vietato per tutti i cani fare il bagno nelle fontane del centro storico.

Art. 9)
Addestramento di cani

  1. È vietato l’addestramento di cani nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
  2. I metodi di addestramento dei cani dovranno essere improntati al massimo rispetto dell’animale e non possono far ricorso a violenze fisiche.
  3. È vietato l’addestramento di cani che ne esalti l’aggressività.

Art. 10)
Disturbo da parte di cani

  1. I cani devono essere custoditi in modo tale che essi non rechino, con versi o abbaio continuo, alcun disturbo alla quiete ed alla tranquillità delle zone abitate.

Art. 11)
Vigilanza

  1. Sono incaricati di vigilare sull’osservanza del presente regolamento gli appartenenti al corpo di Polizia municipale e le altre forze di polizia, nonché gli organi di vigilanza di cui all’articolo 15 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9.

Art. 12)
Sanzioni

  1. Per le violazioni delle norme del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 5 del decreto del presidente della regione del 01 febbraio 2005, n. 3/L (testo unico dell’ordinamento dei comuni):
    a) da Euro 50,00 a Euro 500,00 per la violazione dell’articolo 2, articolo 3, articolo 4, articolo 5 - commi 1 e 2 e degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10.

Art. 13)
Eccezioni

  1. Questo regolamento non è applicato per i cani da valanga e della protezione civile, per i cani dei ciechi, per i cani del soccorso alpino, per cani dell’esercito e delle forze di polizia durante il loro impiego, nonché cani da caccia durante l’esercito di caccia entro i periodi di caccia prestabiliti dalla legge.

Art. 14)
Entrata in vigore

  1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione secondo quanto previsto nello statuto comunale.

 

COMUNE DI CALDARO s.s. del Vino

Approvato con delibera consiliare n. 28 del 15.03.2010

Il Sindaco
f.to Wilfried Battisti Matscher

Il Segretario comunale
f.to Rag. Josef Stuppner



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